Protezione del software nei programmi applicativi

Come si tutelano i programmi applicativi?

La protezione del software può essere diversa a seconda del tipo di programma che viene realizzato. In linea di massima i programmi per elaboratore sono protetti dalla legge sul diritto di autore e per gli stessi è possibile ottenere il copyright. A tal fine, prima che sia commercializzato, si procede con il deposito del programma su CD ROM, su floppy disk o allegandone il listato completo come opera inedita presso la SIAE. Per far ciò è necessario compilare gli appositi moduli disponibili presso le sedi locali della SIAE ovvero all’indirizzo www.siae.it , spedire tutta la documentazione firmata, incluso il supporto a Roma e pagare le relative tasse.

Una volta messo in commercio, invece, occorre provvedere alla registrazione del programma sempre presso la SIAE ma nel Registro pubblico del software, allegando il programma su CD ROM e tutta una documentazione relativa ai dati dell’impresa che lo commercializza, alle etichette dei supporti usati ed una descrizione dettagliata del programma molto più approfondita della precedente.

Riguardo alla possibilità di ottenere un brevetto per un software, anche se non è esclusa in assoluto, può essere valutata solo se il programma riguarda un procedimento per far funzionare un’apparecchiatura o comunque abbia un’influenza diretta sui cicli di produzione e possa configurarsi come un sistema di lavoro più che come un applicativo. Merita sottolineare che la materia è in continua evoluzione e che negli Stati Uniti sono stati concessi brevetti relativi a programmi per computer ritenuti normalmente non brevettabili, per cui, prima di decidere quale sia la soluzione migliore, occorre procedere ad un’analisi molto approfondita di quanto si è sviluppato.