Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) classifica i soggetti che utilizzano software di Intelligenza Artificiale in base al ruolo che essi ricoprono all’interno della “catena di fornitura” anche detta “catena di valore”.
All’art. 3 del regolamento si trovano le definizioni di sei diversi soggetti, genericamente definiti “operatori”: il fornitore, il deployer, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore.
Di questi, i più importanti per obblighi e oneri che la normativa gli attribuisce, sono il fornitore e il deployer.
Il fornitore per l’AI ACT
Il fornitore consiste in una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema AI o un modello GPAI, o che li fa sviluppare per suo conto, e che immette tale sistema o modello sul mercato, oppure mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito.
Non solo, all’art. 25 dell’AI Act vengono previsti dei casi particolari in cui un soggetto che non è propriamente definibile come “fornitore” viene, comunque, considerato alla stregua dello stesso, applicandovi i medesimi obblighi e doveri.
ESEMPI:
Ad esempio, è considerato fornitore colui che apporta una modifica sostanziale a un sistema AI ad alto rischio, già immesso sul mercato o già messo in servizio, quando il risultato è comunque un sistema AI ad alto rischio.
Il deployer per l’AI ACT
Il deployer, invece, è colui che utilizza il sistema, ma con determinate caratteristiche. Il termine inglese, infatti, non viene tradotto in italiano per evitare di confondere questo ruolo con quello di un mero “utilizzatore”.
Secondo il regolamento, il deployer è una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale.
Detto in altre parole, il deployer è chi utilizza un sistema AI nell’ambito della propria attività professionale e sotto la propria autorità (non un dipendente che esegue gli ordini, ma un profilo di responsabilità decisionale).
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Il fornitore, per l’AI ACT, consiste in una persona fisica o giuridica che sviluppa un sistema AI o un modello GPAI, o che li fa sviluppare per suo conto, e che immette tale sistema o modello sul mercato, oppure mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito.
Il deployer, per l’AI ACT, è colui che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità. Il termine inglese non viene tradotto in italiano per evitare di confondere questo ruolo con quello di un mero “utilizzatore”.
