Il peso è una caratteristica dei beni che non può costituire oggetto di un diritto di privativa industriale, sia esso brevettuale o di altro genere. Ammettere una simile forma di tutela, infatti, significherebbe impedire a un qualunque altro soggetto di realizzare lo stesso bene avente identico peso, ma utilizzando componenti assolutamente diverse e dando, quindi, luogo ad un regime di monopolio.
Quello che si può fare per tutelare un trovato del genere è depositare un brevetto in cui descrivere il modo e le componenti usate per ottenere la bicicletta avente quel determinato peso “X”.
Nel caso in cui si tratti di un trovato privo di carattere inventivo “forte” in quanto è il mero risultato dell’assemblaggio di componenti già esistenti, la tutela offerta è ridotta ai minimi termini così che sarà possibile soltanto impedire ad un’altra persona di realizzare una bicicletta nello stesso modo brevettato, ma non sarà assolutamente possibile impedire ad un altro soggetto di assemblare quella stessa bicicletta modificando anche una sola delle componenti utilizzate.
In ogni caso se il peso ottenuto è davvero molto particolare, probabilmente sarà difficile che qualcuno possa ottenere lo stesso risultato realizzando una bicicletta di forma diversa per cui la tutela offerta dalla legge potrebbe essere sufficiente.