Benvenuto nella sezione copyright e diritto d’autore

Per tutelare efficacemente la tua opera in base alla legge sul diritto d’autore, occorre l’aiuto di un esperto.

Qui di seguito trovi elencati gli argomenti principali sulla materia per aiutarti a fare chiarezza.

  1. Cos’è il copyright
  2. L’autore dell’opera
  3. Come si ottiene il copyright
  4. Tipi di opere protette
  5. I tipi di diritti conferiti dalla Legge sul Diritto d’Autore
  6. Cessione e licenza dei diritti d’autore
  7. Durata
  8. Il principio di esaurimento
  9. Territorialità
  10. Le utilizzazioni libere
  11. Differenza tra copyright e diritto d’autore
  12. Il deposito alla SIAE delle opere inedite
  13. Normativa di riferimento
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Cos’è il copyright

Protezione per le tue creazioni

Il diritto d’autore è un istituto che tutela le opere di carattere creativo.

Tu: Che tipo di opere rientrano nel “carattere creativo”?

L’art. 1 della Legge sul diritto d’Autore (LA) prevede che siano protette le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla:

  • letteratura
  • musica
  • arti figurative
  • architettura
  • teatro ed alla cinematografia

La protezione è valida su tali opere qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Rientrano nell’ambito di protezione della Legge sul diritto d’Autore anche i programmi per elaboratore, cioè i software, che vengono trattati come opere letterarie.

Per un approfondimento sulla tutela dei software e applicativi per computer, tablet, smartphone, smart tv e altri dispositivi, puoi visitare la pagina “Software”.


Si ritiene che l’elenco previsto dall’art. 1 LA sia esemplificativo per cui la protezione può estendersi anche ad opere diverse da quelle espressamente indicate.

Scopri come registrare un Copyright

Creatività: cosa significa per la legge?

Può essere protetta un’opera che sia frutto di “atto creativo”, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore. Qual è il significato di creatività collegato al concetto di estrinsecazione dunque?  Si dice estrinseca, secondo la definizione del dizionario Treccani, di una “qualsiasi cosa che non appartiene in modo sostanziale al soggetto”.
Una qualità estrinseca è dunque una qualità esteriore, percepibile dall’esterno. In altre parole la creatività è estrinseca quando è manifestazione di un fatto soggettivo a cui viene conferito valore nel mondo circostante.

Cosa si intende per “creativo”?

Il concetto di creatività non viene inteso in termini assoluti. Esso si riferisce piuttosto alla personale ed individuale espressione di un’oggettività.

Ne consegue che sono protette, ad esempio, non solo le opere “letterarie” in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica, etc.), ma anche quei testi in cui la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall’autore (Cass. Civ. 11953/1993).

L’opera, per essere protetta, deve avere quindi una forma espressiva. Non esiste dunque una tutela in senso assoluto per il pensiero creativo che esula da un formato organizzato riconoscibile.

La forma tutelata è sia quella “esterna”, come il testo di un’opera o la realizzazione di un quadro, sia la forma “interna”, intesa come l’organizzazione strutturata di certe idee, la trama di un libro, il rapporto tra più soggetti di un’immagine.Non sono invece protette le mere idee. Le idee sono liberamente appropriabili, così come si può acquisire un insegnamento da un libro e farlo proprio senza dovere chiedere il consenso dell’autore.


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L’autore dell’opera

Protezione per le tue opere creative

In che rapporto stanno autori ed opere?

Il titolare del diritto d’autore è colui che ha creato l’opera.

È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa.

Come espressamente indicato dall’art. 8 LA. Pertanto colui che si dichiara autore di un’opera è considerato tale fino a prova contraria.
Se un’opera è creata da più persone il diritto d’autore spetta a tutti i coautori.

Diritto d’autore e opere su commissione: cosa succede in questi casi?

Ci sono casi in cui il diritto d’autore non spetta all’autore dell’opera.
L’art. 12-bis LA prevede che:

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Cessione diritti fotografici: cosa dice la legge

Analogamente, per quanto attiene le fotografie, l’art. 88 LA prevede che

Tuttavia se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Ufficio Brevetti - Il copyright: a chi può appartenere

Diritto d’autore: opere a nome di enti pubblici o di enti privati no-profit

Un caso molto particolare è poi quello delle amministrazioni pubbliche a cui spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese (art. 11 LA). Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.


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Come si ottiene il copyright

Come ottenere il diritto d’autore

Il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera.

A differenza di quanto accade con i brevetti o con i marchi, non è quindi necessario alcun tipo di deposito per ottenere il diritto d’autore. 

Tuttavia, è bene fare un’ulteriore precisazione. I concetti di marchio, brevetto, modello di utilità e copyright possono risultare difficili da capire e spesso vengono confusi tra di loro.

Qui di seguito abbiamo riassunto le principali caratteristiche di queste tutele: 

TutelaCosa proteggeDurataRinnovabileTerritorialitàSimbolo/Dicitura
CopyrightOpera d’ingegno con carattere creativo e originaleTutta la vita dell’autore fino a 70 anni dopo la sua morteNoRiconosciuto negli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Berna© o Tutti i Diritti Riservati/All Rights Reserved
Marchio registratoSegno distintivo (es. nome e/o logo)10 anniSi, di 10 anni in 10 anni all’infinitoValido nel territorio in cui è stato registrato® o Marchio Registrato/ Trademark Registered
BrevettoInvenzione20 anniNoValido nel territorio in cui è stato concessoPatented o Brevettato
Modello di utilitàModifiche semplici ad un oggetto esistente10 anniNoValido nel territorio in cui è stato concessoPatented o Brevettato

Come anticipato, il diritto d’autore è riconosciuto con la sola creazione dell’opera. È quindi sufficiente dimostrare di essere gli autori della stessa e di avere creato l’opera prima di altri.Proprio per facilitare la prova da offrire in merito alla paternità di un’opera, è consigliabile effettuare un deposito dell’opera presso un ente che ne certifichi la data.

In Italia questo ruolo è assunto essenzialmente dalla SIAE presso la quale possono essere depositate una serie di opere, anche inedite.

La SIAE rilascia un’attestazione di avvenuto deposito nella quale viene assegnato un numero ed una data di deposito ma non effettua alcun controllo sul contenuto di quanto viene depositato. Pertanto se si procede a depositare presso la SIAE un’opera che non sia proteggibile ai sensi della Legge sul diritto d’Autore, con il deposito non si acquisterà alcun diritto neppure nel caso in cui il deposito venga accettato dalla SIAE.

Ufficio Brevetti - Il copyright: la procedura per la protezione

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Tipi di opere protette

Elenco delle tipologie di opere protette dalla legge sul diritto d’autore

L’art. 2 LA propone un elenco di opere tutelabili in base alla Legge sul diritto d’autore. 

In particolare, l’articolo afferma che sono protette le seguenti opere:

  1.  Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto in forma scritta che orale;
  2.  Opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
  3.  Opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o in altra forma;
  4. Disegni ed opere dell’architettura;
  5. Opere dell’arte cinematografica, muta o sonora. Non è inclusa la semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
  6.  Opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia;
  7. Software, ossia applicativi, programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore;
  8.  Banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Modifiche dell’opera originale

Sono protette anche le elaborazioni di carattere creativo di un’opera come le traduzioni, le modifiche, le aggiunte, gli adattamenti, le trasformazioni.

Occorre quindi prestare attenzione a non modificare un’opera altrui con il fine di “mascherarla” ed utilizzarla senza pagare i diritti. Ciò potrebbe costituire a sua volta un illecito.

Gli atti dello stato e delle pubbliche amministrazioni, sia italiane che straniere, non sono invece coperti dal diritto d’autore.

Ufficio Brevetti - Il copyright: cosa può essere protetto

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I tipi di diritti conferiti dalla Legge sul Diritto d’Autore

Quali sono i benefici derivanti dal Diritto d’Autore

I benefici esclusivi dell’autore

I diritti conferiti dalla legge si distinguono in due grandi categorie:

  1. Diritti di utilizzazione economica;
  2. Diritti morali.

Diritti di utilizzazione economica

Per quanto attiene i diritti economici la legge distingue, a seconda del tipo di opera, tra diritti primari e diritti secondari o connessi.

I diritti primari sono quelli che vengono conferiti alle opere che godono di una protezione piena del diritto d’autore.

I diritti secondari (o diritti connessi) sono invece diritti che si “aggiungono” ai diritti principali e che hanno una portata o una durata minore.

Esistono poi i diritti “sui generis” che riguardano alcuni tipi di opere, in particolare le banche dati.

In questo momento noi ci occupiamo dei diritti primari.

I diritti primari conferiscono all’autore dell’opera il diritto di:

  • pubblicare ed utilizzare l’opera in ogni forma e modo;
  • riprodurre l’opera, moltiplicandola con qualsiasi mezzo;
  • eseguire, rappresentare o recitare in pubblico;
  • diffondere, con mezzi di diffusione a distanza;
  • distribuire e commercializzare con qualsiasi mezzo;
  • tradurre, elaborare, trasformare l’opera;
  • noleggiare;
  • dare in prestito.

Il fatto che il diritto sia riservato all’autore significa che nessun altro potrà effettuare una o più delle operazioni di cui sopra senza il consenso dall’autore e, quasi sempre, senza corrispondergli il relativo compenso.

A fianco di questi diritti, che regolano gli aspetti economici dello sfruttamento dell’opera, esistono poi i diritti morali dell’autore.

Diritti morali

Il diritto morale è il diritto di essere riconosciuto come autore di un’opera e di impedire che altri possano modificarla senza il suo consenso.

Come stabilito dall’art. 20 LA, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione


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Cessione e licenza dei diritti d’autore

Posso cedere o vendere il diritto d’autore?

I diritti economici d’autore possono essere ceduti o dati in licenza, dietro pagamento di un corrispettivo (royalty) o gratuitamente.

La cessione del diritto d’autore comporta il trasferimento totale in capo all’acquirente di un certo diritto che deve essere specificato molto bene nel contratto di cessione.

Bisogna poi distinguere tra la cessione dell’opera in sé (il c.d. “corpus mechanicum”) ed i diritti d’autore sull’opera (il c.d. “corpus mistycum”) che, salvo patto contrario, restano in capo all’autore anche dopo che è stata ceduta l’opera.

L’art. 109 LA prevede infatti che:

La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione.

Si ritiene inoltre che l’acquirente di un’opera non possa sfruttare l’immagine dell’opera a scopi pubblicitari o per vendere fotografie che la rappresentano. Alcuni ritengono addirittura che l’acquirente di un’opera non possa neppure esporla senza il consenso dell’autore anche se questa opinione non è maggioritaria.

Se si vuole che i diritti patrimoniali d’autore vengano trasferiti all’acquirente, in tutto o in parte, occorre quindi che questa volontà risulti espressamente in un apposito contratto di cessione.

È possibile trovare maggiori informazioni sul contratto di cessione diritti d’autore nella pagina “Contratti IP&IT”.  

Contratto di licenza

Il contratto di licenza è un contratto con cui l’autore concede, dietro il pagamento di royalties o altro compenso, il diritto di sfruttare l’opera per un certo periodo di tempo o ad un certo fine. 

Con un contratto di licenza l’autore mantiene la piena titolarità sull’opera.

Una volta scaduto il contratto di licenza l’autore torna ad avere tutti i diritti sull’opera stessa e può eventualmente darli in licenza ad altri soggetti.

Sia la cessione che la licenza possono riguardare tutti i diritti o parte di essi. La licenza può poi essere esclusiva o non esclusiva.

La legge regolamenta espressamente i contratti di edizione ed il contratto di rappresentazione ed esecuzione, mentre tutti gli altri tipi di contratto devono essere predisposti in base alle specifiche esigenze del caso.

I contratti di cessione e licenza del diritto d’autore sono molto complessi e richiedono un’attenzione ed una competenza specifica per cui si consiglia di rivolgersi sempre ad un esperto della materia prima di predisporne o firmare uno.

Si ricorda inoltre che, come indicato nell’art. 110 della Legge sul diritto d’autore:

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.  


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Durata

Quanto dura il diritto d’autore?

Il diritto di utilizzazione economica dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e fino a settanta anni dopo la sua morte (art. 25 LA).

Una volta trascorso questo periodo le opere diventano di “pubblico dominio”. È possibile quindi pubblicare liberamente le opere di autori che siano deceduti da più di settanta anni.

Anche se i diritti sulle opere fossero stati ceduti in virtù di un contratto di edizione con una casa editrice, a prescindere dal fatto che la durata massima di tale contratto è di 20 anni (art. 122 LA), il contratto di edizione ha ad oggetto i diritti di utilizzazione che spettano all’autore

con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge (art. 119 LA) per cui non potrebbe mai eccedere la durata del diritto d’autore di cui all’art. 25 LA.

A questa norma si aggiunge però l’art. 20 LA che tutela il diritto morale di autore che è esercitabile, ai sensi dell’art. 23 LA, dagli eredi «senza limiti di tempo».

Pertanto la pubblicazione di un’opera per la quale siano scaduti i diritti patrimoniali di autore è possibile a patto che non si leda l’onore dell’artista o non si crei pregiudizio alla sua reputazione nel qual caso gli eredi potrebbero intervenire a difesa dell’autore defunto.

La durata del diritto d’autore varia per alcuni tipi di opere ed in particolare per le opere che godono di diritti connessi o “sui generis”.

Per maggiori dettagli ti consigliamo di leggere la FAQ “Qual è la durata dei diritti d’autore?”


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Il principio di esaurimento

Un concetto importante da comprendere

Il diritto di autore si esaurisce con la prima vendita.

Ciò significa che una volta che l’autore metta in commercio un’opera non potrà più opporsi alla circolazione successiva dell’opera che potrà essere venduta o regalata a terzi senza che l’autore possa opporsi (art. 17 LA).

Bisogna però stare attenti in quanto se è consentito rivendere la stessa opera che si è acquistata legittimamente non è però possibile copiarla e duplicarla, oppure noleggiarla. Così se si acquista un CD che contiene un’opera si potrà rivendere quel CD ma non si potrà duplicare o trasferire il file che contenga la musica registrata sul CD.


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Territorialità

Come funziona la giurisdizione del diritto d’autore?

L’art. 185 LA prevede che

questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta

e che si applica anche

alle opere di autori stranieri, domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

Le convenzioni internazionali regolano la sfera di protezione della Legge sul diritto d’Autore agli autori stranieri.

In particolare la Convenzione di Berna del 1886 prevede che i cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione, che sono quasi tutti gli stati del mondo, devono godere una tutela analoga a quella offerta dallo Stato ai propri cittadini e che questa tutela deve avere delle garanzie minime.

Pertanto i cittadini di Stati aderenti alla Convenzione che utilizzino in Italia la propria opera godono della protezione offerta dalla Legge sul diritto d’Autore.

I diritti sui beni immateriali sono infatti regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione (art. 54, Legge 218/1995) per cui la Legge d’Autore italiana si applica alle opere che sono utilizzate nel territorio italiano.


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Le utilizzazioni libere

Utilizzi che possono attuarsi senza consenso

Alcuni utilizzi delle opere protette dal diritto d’autore sono liberi, ovvero possono essere effettuati senza dovere richiedere alcun consenso.

Sono ammessi:

  • il riassunto,
  • la citazione,
  • la riproduzione di brani o di parti di opera se effettuati per uso di critica o di discussione, oppure per fini di insegnamento,

sempre che non vi sia un fine commerciale.

È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico, sempre se non vi è scopo di lucro.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, se tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta (art. 70 LA).

È possibile riprodurre in giornali o riviste, indicando la fonte, articoli di attualità, di carattere economico, politico o religioso, apparsi sulla stampa periodica, purché la riproduzione non sia stata espressamente vietata (art. 65 LA), cosa che in realtà accade quasi sempre.

È inoltre possibile riprodurre su giornali o periodici, sempre indicando la fonte, di discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico nei limiti giustificati dallo scopo informativo (art. 66 LA).

In particolare, per quanto riguarda gli articoli di giornale, l’art. 101 LA stabilisce inoltre che la riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.

È infine lecita la riproduzione di opere o parti di opere nei procedimenti giudiziari o amministrativi (art. 67 LA).

Per approfondire la tematica dell’uso lecito legato a casi di citazione, didattica o formazione, rimandiamo alla FAQ ‘Che cos’è il Fair Use?


Ufficio Brevetti - Il copyright: i liberi utilizzi delle opere

Spesso i due termini sono utilizzati come sinonimi ed anche noi qui utilizziamo il termine copyright per riferirci al diritto d’autore.

In realtà il termine “copyright” dovrebbe essere indicato con riferimento alla legge statunitense che regolamenta, come dice il termine, il diritto di copia su un’opera.

La legge americana si basa su principi diversi da quelli della nostra Legge sul diritto d’autore ed è improntata più verso i diritti economici che verso i diritti morali d’autore.

Anche la legge americana come quella italiana prevede che non è necessario alcun deposito per ottenere la protezione di un’opera.

Il copyright viene assicurato automaticamente nel momento in cui l’opera viene creata o meglio “fissata” per la prima volta in un esemplare o registrata su supporto sonoro. 

Il deposito presso il Copyright Office è però fortemente consigliato. Per maggiori informazioni sul servizio di deposito presso il Copyright Office di Washington puoi visitare la pagina “Copyright negli USA”. 


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Il deposito alla SIAE delle opere inedite

Come funziona il deposito di opere inedite Siae

Il deposito di un’opera inedita è utile per tutelare le opere non pubblicate prima di presentarle ad un possibile editore.

Cosa vuol dire inedito?

 Inedito significa non pubblicato quindi questo termine si riferisce a tutte quelle opere non ancora diffuse o messe in vendita. È sempre molto consigliato tutelare le opere inedite in quanto più esposte a rischio di plagio.   

Deposito opera inedita SIAE

Il deposito avviene presso la SIAE, ente che certificherà la data di deposito. 

Si può depositare una qualsiasi opera dell’ingegno. In particolare è possibile depositare: romanzi, canzoni, racconti, poesie, copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, software, banche dati, opere grafiche e, in generale, esemplari di opere dell’ingegno.

Di questo servizio si possono avvalere anche autori non iscritti alla SIAE e i cittadini stranieri.

Con il deposito di opera inedita si ottiene il notevole vantaggio di avere una prova certa sulla data di creazione dell’opera.

La lettera b) delle Condizioni di deposito prevede che «il deposito ha carattere privato ed è accettato dalla SIAE agli effetti di costituire una prova di esistenza dell’opera alla data di deposito».

Per effettuare il deposito è necessario predisporre una copia dell’opera che si vuol tutelare, sotto forma di documento cartaceo e/o di un supporto digitale. 

Tale copia, accompagnata da una dichiarazione di paternità, viene conservata dalla SIAE in busta chiusa e custodita, senza renderla accessibile al pubblico. 

Al depositante verrà invece rilasciato un attestato recante il numero di repertorio assegnato al deposito.

Il deposito ha una durata di 5 anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo salva la facoltà del titolare di ritirare in ogni momento l’opera.

Se alla scadenza il titolare non ritira l’opera o non rinnova il deposito la SIAE si ritiene autorizzata alla distruzione del materiale stesso.

Il deposito non dà alcun diritto per acquisire la qualità di associato alla SIAE o per la tutela dell’opera da parte della stessa. La SIAE non ha alcun compito di lettura, giudizio o collocamento del lavoro depositato, né alcuna responsabilità per eventuali plagi o utilizzazioni illecite.

Per maggiori informazioni sul servizio di deposito di opera inedita visita la nostra pagina “Copyright di un’opera inedita”. 

deposito alla SIAE delle opere inedite

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Normativa di riferimento

Scopri il testo ufficiale della normativa

Legge 22.04.1941 n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d’autore)
Convenzione di Berna, Parigi 24.07.1971
Direttiva 2001/29/CE, Diritto d’autorere e società dell’informazione

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