Benvenuto nella sezione Registrazione del brevetto di software

Per tutelare un software occorre un’analisi precisa e preparare la documentazione corretta, attraverso l’aiuto di un esperto.

Qui di seguito trovi elencati gli argomenti principali sulla materia per aiutarti a fare chiarezza.

  1. Registro pubblico del software
  2. Il deposito del software inedito

Idiritti d’autore sul software nascono con la creazione stessa del programma senza che sia necessario effettuare alcun tipo di deposito. Tuttavia depositare un’opera presso gli uffici competenti presenta l’indubbio vantaggio di fornire all’autore prova della paternità e della data di creazione di un determinato lavoro (art. 103 LA). Il tipo di deposito varia a seconda che il programma sia pubblicato oppure no. Nel primo caso si procede con la registrazione presso il registro pubblico del software tenuto dalla SIAE, mentre nel secondo caso si procede con un normale deposito di opera inedita.

Nel registro pubblico del software possono essere trascritti, ed è consigliabile farlo, i contratti che hanno ad oggetto i diritti sul software.

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Registro pubblico del software

Nel Registro Pubblico per il software istituito presso la SIAE possono essere registrati i software pubblicati che hanno carattere creativo ovvero che sono dotati di originalità rispetto ai programmi preesistenti. Con il termine “pubblicazione” si intende il primo atto di esercizio dei diritti connessi al software che può essere la prima riproduzione del programma per la commercializzazione o in caso di programma realizzato su commissione il momento della consegna del programma al committente o al datore di lavoro. Per procedere alla registrazione occorre depositare:

  • un esemplare del programma su supporto ottico o analogo;
  • una dichiarazione che indichi il titolo del programma, il nome dell’autore, il nome e il domicilio del titolare dei diritti, la data e il luogo di pubblicazione;
  • una descrizione del programma che comprenda ogni utile elemento per la sua identificazione;
  • la richiesta di registrazione compilata sull’apposito modulo (mod. 349) fornito dalla SIAE.

Se la pubblicazione è avvenuta mediante la messa in circolazione di supporti o confezioni muniti di etichette o frontespizi, devono essere presentati anche due esemplari degli stessi le cui indicazioni devono coincidere con quelle riportate nella dichiarazione. La SIAE attribuisce ai programmi depositati un numero progressivo e la data di registrazione e fornisce al richiedente un attestato di registrazione.

La registrazione sul Registro Pubblico per il software fa fede fino a prova contraria dell’esistenza del programma e di chi ne sia l’autore. I dati inseriti nell’archivio sono pubblici e possono essere consultati da chiunque ne faccia richiesta. La SIAE rilascia copie autentiche ed estratti di tutto ciò che è depositato tranne dell’esemplare del programma il quale non è oggetto di visura. Dal momento che la registrazione è facoltativa il Registro non fornisce un elenco completo dei programmi pubblicati. Sul Registro possono anche essere trascritti gli atti di trasferimento totale o parziale dei diritti di utilizzazione economica ovvero gli atti che costituiscono su di essi diritti di usufrutto o di garanzia ovvero gli atti di divisione o di società. Per la trascrizione è necessario presentare l’originale o la copia autentica della scrittura privata con firme autenticate da un notaio, il modulo (mod. 346) fornito dalla SIAE stessa debitamente compilato e la prova dell’avvenuto versamento di una tassa. Su questo sito è attivo un servizio online di valutazione dei costi che consente di ottenere una stima indicativa della spesa necessaria per il deposito.

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Il deposito del software inedito

Se si vuole depositare il software prima che sia pubblicato, ad esempio perché si teme che dalla pubblicazione possano sorgere pregiudizi o contestazioni in merito alla paternità o perché la pubblicazione non sarà imminente, occorre procedere con il deposito del software come opera inedita.

Il servizio di deposito di opera inedita, istituito al fine di tutelare le opere non pubblicate, consente di registrare presso la SIAE una qualsiasi opera dell’ingegno prima che venga pubblicata. In particolare possono essere depositati romanzi, canzoni, racconti, poesie, copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, banche dati, opere grafiche e, in generale, esemplari di opere dell’ingegno e quindi anche il software. E’ accettato ogni genere di supporto: carta, floppy disk, cassetta o CD audio, CD-ROM, DVD, videocassetta, nastro magnetico, ecc. Di questo servizio si possono avvalere anche coloro che non sono associati alla SIAE e i cittadini stranieri.

Con il deposito si ottiene il notevole vantaggio di avere una prova certa sulla data di creazione dell’opera in modo da poter intraprendere trattative commerciali con i terzi senza rischiare di essere plagiati. Per effettuare il deposito è necessario predisporre una copia dell’opera che si vuol tutelare, sotto forma di documento cartaceo e/o di supporto magnetico. Tale copia, accompagnata da una dichiarazione di paternità, deve essere depositata presso la SIAE la quale provvederà ad inserire il materiale in una busta chiusa e a custodirlo nei propri archivi senza renderlo accessibile al pubblico. Al depositante verrà invece rilasciato un attestato recante il numero di repertorio assegnato al deposito. Il deposito ha una durata di 5 anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo salva la facoltà del titolare di ritirare in ogni momento l’opera. Se alla scadenza il titolare non ritira l’opera o non rinnova il deposito la SIAE si ritiene autorizzata alla distruzione del materiale stesso. Il deposito non dà alcun diritto per acquisire la qualità di associato alla SIAE o per la tutela dell’opera da parte della stessa.

La SIAE non ha alcun compito di lettura, giudizio o collocamento del lavoro depositato, né alcuna responsabilità per eventuali plagi o utilizzazioni illecite. Questa forma di protezione è importante in quanto l’opera viene mantenuta segreta come specificato dalla lett. b) delle Condizioni di deposito ai sensi della quale “il deposito ha carattere privato ed è accettato dalla SIAE agli effetti di costituire una prova di esistenza dell’opera alla data di deposito”.

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