Benvenuto nella sezione Copyright di un’opera inedita

Per tutelare efficacemente la tua opera in base alla legge sul diritto d’autore, occorre l’aiuto di un esperto.

Qui di seguito trovi elencati gli argomenti principali sulla materia per aiutarti a fare chiarezza.

Il servizio di deposito di opera inedita, istituito al fine di tutelare le opere non pubblicate, maggiormente esposte al plagio, consente di registrare presso la SIAE una qualsiasi opera dell’ingegno, prima che venga pubblicata.

In particolare possono essere depositati romanzi, canzoni, racconti, poesie, copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, software, banche dati, opere grafiche e, in generale, esemplari di opere dell’ingegno.

E’ accettato ogni genere di supporto: carta, floppy disk, cassetta o CD audio, CD-ROM, DVD, videocassetta, nastro magnetico, ecc. Di questo servizio si possono avvalere anche coloro che non sono associati alla SIAE e i cittadini stranieri. Con il deposito si ottiene il notevole vantaggio di avere una prova certa sulla data di creazione dell’opera, in modo da poter intraprendere trattative commerciali con i terzi senza rischiare di essere plagiati.


Modalità del deposito e durata

Per effettuare il deposito è necessario predisporre una copia dell’opera che si vuol tutelare, sotto forma di documento cartaceo e/o di supporto magnetico. Tale copia, accompagnata da una dichiarazione di paternità, deve essere depositata presso la SIAE, la quale provvederà ad inserire il materiale in una busta chiusa e a custodirlo nei propri archivi senza renderlo accessibile al pubblico. Al depositante verrà invece rilasciato un attestato recante il numero di repertorio assegnato al deposito.

Il deposito ha una durata di 5 anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo salva la facoltà del titolare di ritirare in ogni momento l’opera. Se alla scadenza il titolare non ritira l’opera o non rinnova il deposito la SIAE si ritiene autorizzata alla distruzione del materiale stesso. Il deposito non dà alcun diritto per acquisire la qualità di associato alla SIAE o per la tutela dell’opera da parte della stessa. La SIAE non ha alcun compito di lettura, giudizio o collocamento del lavoro depositato, né alcuna responsabilità per eventuali plagi o utilizzazioni illecite. Questa forma di protezione è importante in quanto l’opera viene mantenuta segreta come specificato dalla lett. b) delle Condizioni di deposito ai sensi della quale “il deposito ha carattere privato ed è accettato dalla SIAE agli effetti di costituire una prova di esistenza dell’opera alla data di deposito”.


Altre forme di tutela

Un effetto analogo a quello che si ottiene con il deposito dell’opera inedita, può talvolta ottenersi con il deposito della stessa presso un Notaio o con l’invio a se stessi di un plico contenente il materiale da proteggere.

Tutela delle opere pubblicate

Le opere pubblicate possono essere invece depositate, ex art. 103 LA, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali.

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