È, in effetti, buona regola depositare i brevetti dei propri oggetti innovativi prima di presentarli al pubblico, cosa che, purtroppo, non tutti fanno anche perché il più delle volte si aspetta prima di valutare il riscontro che un oggetto ha sul mercato e solo se è positivo si decide di brevettarlo, quando ormai non sempre è possibile farlo.
Se il portamonete realizzato presenta delle particolarità tecniche, nel senso che per il modo in cui è fatto consente di conservare o di distribuire meglio le monete ovvero ha al suo interno una qualche altra funzione brevettabile come invenzione o come modello di utilità, per richiedere il brevetto è davvero ormai troppo tardi.
La normativa in materia di brevetti consente infatti di depositare una domanda di brevetto solo quando il prodotto non è mai stato “divulgato” in qualsiasi forma e modo, per cui se il trovato è stato presentato ad una fiera risulta ampiamente divulgato tanto da privarlo del requisito della novità.
Tuttavia, considerato che nel caso di specie il trovato viene definito bello si potrebbe sempre optare per la registrazione del modello, ex modello ornamentale. La normativa in materia, posta a tutela della linea, della forma di un oggetto, consente infatti di poter registrare detta forma anche quando il suo titolare l’ha già presentata al pubblico, purché la registrazione avvenga entro un anno da quando è stata mostrata. Nel caso di specie, optando per questo tipo di registrazione non sarà comunque possibile impedire ad altri di realizzare un portamonete che abbia le stesse funzioni, ma si potrà impedire ad altri di realizzare un portamonete fatto esattamente come quello in oggetto, sia nella forma che nei colori.