La tutelabilità di un premio cinematografico e soprattutto della connessa manifestazione, nel nostro ordinamento sembra essere affidata a due diversi strumenti. Riguardo alla denominazione della manifestazione, quale ad esempio “Festival del cinema di Cannes”, “Premio Bancarella”, “Carnevale di Viareggio” o altri analoghi, la tutela può essere ravvisata nella parte che il nuovo Codice sulla Proprietà Industriale dedica ai marchi.
Il deposito di un marchio è attualmente svincolato dalla qualità di imprenditore così che qualsiasi soggetto è legittimato a presentare la relativa domanda. La registrazione del segno dà al titolare la facoltà di vietare a terzi l’uso di un nome identico o simile per prodotti identici o affini a quelli rivendicati nella domanda di registrazione.
Per quanto riguarda la tutela del contenuto, ossia dell’organizzazione dell’evento in sé, la questione è più complessa. Due sono le problematiche da risolvere: la prima riguarda la possibilità di considerare una manifestazione oggetto di diritti esclusivi, la seconda, invece, la possibilità di comprimere i diritti dell’organizzatore per consentire ai terzi l’esercizio del diritto di cronaca. Mancando una disciplina specifica della materia la tendenza maggioritaria è quella di attribuire in via esclusiva all’organizzatore i diritti nascenti dallo e sullo spettacolo, mentre è ancora controverso il titolo di appartenenza, in quanto c’è chi ritiene che, in caso di plagio, si debba ricorrere alla normativa sulla concorrenza sleale e chi opta per l’applicazione della disciplina dei diritti connessi, dettati dalla legge autore.
In ogni caso perché la manifestazione possa essere protetta deve essere realizzata e progettata nei minimi particolari non essendo sufficiente la mera idea di porla in essere.