Dipingere quadri è un’attività artistica e le opere che si realizzano sono tutelate automaticamente dalla legge sul diritto d’autore senza che occorra compiere alcun atto in particolare. L’unico problema potrebbe essere quello di dimostrare di essere gli autori di un quadro, problema che normalmente si risolve semplicemente apponendo la propria firma che è un tratto unico di ogni persona. Alcuni pittori, però, per fornire ai propri clienti un certificato di autenticità si rivolgono ad un Notaio, presso il quale depositano la firma ed il quale dichiara, per ogni dipinto, che effettivamente proviene dall’autore. Quello che può essere importante è, comunque, dotarsi di una prova che quel quadro è stato realizzato da un certo soggetto, in qualsiasi modo questa prova possa essere ottenuta. Riguardo alle stampe, l’acquirente del quadro non può affatto utilizzarlo ad altri fini che non siano appenderlo in casa propria e, se del caso, esporlo nelle mostre anche se su quest’ultimo punto non tutti sono d’accordo che sia una prerogativa dell’acquirente dell’opera. Le stampe, in ogni caso, non rientrano nei diritti dell’acquirente, per cui se quest’ultimo vuole realizzarle, deve necessariamente chiedere il consenso dell’autore cui deve anche corrispondere un compenso in base alla produzione che realizzerà. Nel caso in cui proceda autonomamente a far riprodurre le stampe, è possibile rivolgersi ad un legale per fare valere i propri diritti.