Il nome di una testata giornalistica è protetto automaticamente dalla legge sul diritto d’autore, senza che occorra fare niente di particolare, in quanto l’art. 100 prevede che “il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto altre opere in della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale”.
Tuttavia, da questa norma si evince che la protezione offerta è limitata all’uso del nome in altre opere della stessa specie, per cui esso potrebbe essere utilizzato per individuare testate di tipo del tutto diverso o prodotti, quali quaderni, diari o altri oggetti di cartoleria che, pur essendo affini, non potrebbero essere definiti dello stesso genere di un giornale. Pertanto, se si intende utilizzare il nome del giornalino anche ad altri scopi e si vuole impedire in modo ampio ad altri di utilizzarlo, è consigliabile depositare il nome come marchio, almeno per i prodotti indicati in classe 16, ovvero per tutti quei prodotti di tipo “cartaceo” che vanno dai giornali agli articoli di cartoleria. In questo modo si potrà impedire ai terzi di utilizzare quel nome per qualsiasi tipo di giornale, indipendentemente dal contenuto ed anche dopo che, eventualmente, sarà cessata la pubblicazione del giornale originario. La normativa sui marchi, infatti, consente al richiedente di esercitare un diritto più ampio e di poter sfruttare il marchio anche ad altri fini, nel caso in cui intenda promuoverlo.