Un brevetto europeo ha valore anche in Italia?
Pur essendo teoricamente possibile agire legalmente contro un contraffattore sulla base di una domanda di brevetto europeo, per poterlo affermare con certezza occorre considerare diversi aspetti della questione. In primo luogo, deve essere stata inserita, tra gli Stati designati in cui il brevetto europeo avrà vigore, anche l’Italia.
Contrariamente a quanto si crede il brevetto europeo, attualmente, non è un titolo unico che vale in tutta l’Unione ma una sorta di fascio di brevetti che ha la portata di un brevetto nazionale in ogni stato che viene indicato al momento del deposito. Supponendo che lo si sia fatto (anche perché normalmente si indicano tutti gli stati) merita ricordare che la domanda di brevetto europeo per poter essere attivata deve presentare due requisiti.
In primo luogo deve essere stata pubblicata perchè solo da quel momento diventa opponibile alle parti, cosa che si verifica normalmente entro 18 mesi dalla data di deposito.
Ma non basta, affinché possa attivarsi un giudizio in Italia occorre che siano rese pubbliche tramite l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi le rivendicazioni in italiano che devono pertanto essere depositate presso il Ministero.
Espletate queste formalità, la domanda di brevetto europea ha gli stessi effetti di una domanda di brevetto italiana e consente al titolare di poter agire contro i contraffattori sia con un’azione di merito per la richiesta dei danni sia con un provvedimento cautelare con il quale si tende ad ottenere in tempi relativamente rapidi l’inibitoria per la produzione dell’oggetto brevettato, obbligando la controparte a cessare di produrre almeno fino a quando non si sarà deciso con un esame approfondito se le ragioni del titolare del brevetto sono veramente fondate.