Le categorie protette dal copyright
La nostra legge sul diritto d’autore è la legge n. 633 del 22.04.1941 e si occupa, appunto, del diritto d’autore che tutela le opere di carattere creativo.
L’art. 1 LA (Legge sul diritto d’Autore) prevede che sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Rientrano nell’ambito di protezione della Legge sul diritto d’Autore anche i programmi per elaboratore che vengono trattati come opere letterarie.
Si ritiene che l’elenco previsto dall’art. 1 LA sia esemplificativo per cui la protezione può estendersi anche ad opere diverse da quelle espressamente indicate.
L’art. 2 LA propone un elenco di opere tutelabili in base alla Legge sul diritto d’Autore ed afferma che sono protette in particolare le seguenti opere:
- le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- i disegni e le opere dell’architettura;
- le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempre ché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia;
- i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.
Le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.