Le tipologie di fotografie protette dal copyright
Possono essere protetti dal diritto d’autore (o copyright) anche le immagini e le fotografie che si trovano in rete.
La legge sul diritto d’autore prevede tre diverse categorie di fotografie:
- le opere fotografiche dotate di carattere creativo, ossia di tratti individuali così marcati da far riconoscere l’impronta personale dell’autore stesso;
- le semplici fotografie come le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute con processo fotografico o con processo analogo […]
- le riproduzioni fotografiche, ossia le mere riproduzioni di scritti, documenti, carte d’affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Le opere fotografiche hanno tutti i pieni diritti previsti dalla Legge sul diritto d’autore, sia morali che economici. L’uso di un’opera fotografica, al pari dell’uso di qualsiasi altra opera, è quindi subordinato al consenso dell’autore o dei suoi eredi e al pagamento di un eventuale compenso.
I diritti patrimoniali durano per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte.
Le semplici fotografie invece godono di una serie di diritti “minori”.
L’autore, infatti, ha il diritto esclusivo di riproduzione e di diffusione/spaccio nonché il diritto ad un equo compenso per l’utilizzo delle sue foto a condizione che le stesse rechino le seguenti indicazioni:
- nome del fotografo;
- data di produzione della fotografia;
- nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
In mancanza la riproduzione non è abusiva e l’equo compenso non è dovuto.
La durata di questi diritti è di venti anni dalla produzione della fotografia (art. 92 LA)
Le riproduzioni fotografiche non godono invece di una particolare protezione e sono liberamente utilizzabili.
Ovviamente non è semplice distinguere tra i diversi tipi di fotografie per cui è sempre consigliabile consultare un esperto della materia.
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