Si può essere condannati a pagare i danni per plagio se si distribuisce ma non si produce concretamente?
Il Codice sulla Proprietà Industriale conferisce al titolare della privativa il diritto esclusivo di produrre e di commercializzare la propria invenzione per cui incorrono in contraffazione sia coloro che producono sia coloro che vendono l’oggetto in questione, a meno che non si tratti di un uso strettamente personale. Anche se si è solamente distribuito il prodotto senza alcuna colpa, in quanto non si era a conoscenza del fatto che fosse brevettato da altri, tuttavia, dato che i brevetti sono pubblicati in un apposito registro per la legge si è tenuti a conoscerne l’esistenza.
Ovviamente se si tratta di una distribuzione modesta limitata a pochi pezzi non possono essere avanzate forti pretese risarcitorie e molto più spesso l’azione contro il distributore ha altri fini, primo tra tutti quello di conoscere il giro di affari del produttore. Chi viola un brevetto è poi responsabile anche dal punto di vista penale, ma in questo caso i requisiti sono molto più rigorosi dei precedenti. In particolare si richiede il “dolo” del contraffattore, quindi la volontà di contraffare un brevetto e si esige l’effettiva conoscenza dell’esistenza del brevetto stesso, per cui non è sufficiente qui il fatto che il brevetto sia stato pubblicato, ma occorre che la parte lo abbia anche conosciuto.