Dopo quanto tempo la domanda di brevetto deve essere accolta? E nel caso in cui non sia rilasciabile, dopo quanto si è avvisati che il brevetto non può essere concesso?
La normativa in materia non prevede che il brevetto sia rilasciato entro un arco di tempo prestabilito e tutto dipende dal tipo di domanda e dal carico di lavoro che ha l’esaminatore a cui la stessa viene passata per l’esame. I tempi variano molto a seconda che la domanda di brevetto sia italiana, europea, o depositata in uno stato estero, in quanto ogni amministrazione segue i propri procedimenti e prevede tempi medi di esame diversi.
Supponendo che la domanda in oggetto sia italiana, normalmente una domanda per invenzione viene concessa nell’arco di un paio di anni. In ogni caso i diritti di brevetto decorrono dalla data di deposito e non da quella di concessione.
Spesso non avere un titolo brevettuale definitivo può creare dei problemi per cui l’interesse ad ottenerlo è molto forte. Anche se può sembrare strano i tempi sono esattamente gli stessi anche per essere informati del fatto che il brevetto non può essere concesso. Infatti fino a quando la domanda non viene esaminata non si può sapere né se sarà rilasciata né se sarà respinta, per cui al momento del deposito non si ha una certezza assoluta del fatto che il brevetto sia o meno accolto.
Non è poi affatto vero, come talvolta si sente dire, che in materia di brevetti sussista una sorta di “silenzio-assenso” per cui trascorso un certo periodo di tempo, se non si ricevono comunicazioni contrarie, il brevetto si considera accolto. In realtà, fino a quando non si riceve una risposta scritta in un senso o in un altro, non si può assolutamente sapere se il brevetto è stato rilasciato o meno.