Una volta depositata la domanda di brevetto, ancor prima che venga concesso, il titolare del brevetto è protetto dal punto di vista legale a tutti gli effetti. È vero che la domanda di brevetto resta segreta per un periodo minimo di 90 giorni e massimo di 18 mesi, ma ciò non significa che il richiedente non abbia ottenuto una data certa che riconosce, da quel momento in poi, i suoi diritti.
La realizzazione del prototipo, pertanto, è assolutamente possibile e non causa alcun danno, tutt’altro. Il fatto che venga realizzato l’oggetto dell’invenzione e magari venga anche esposta, impedisce ad altri di poter brevettare quella stessa cosa all’estero, cosa che teoricamente è possibile fino a quando il brevetto è segreto ma che diventa impraticabile una volta che l’invenzione è stata, in qualsiasi modo, resa pubblica. Da questo punto di vista la realizzazione del prototipo non è vantaggiosa per i concorrenti, anche se essi vengono a conoscenza di come l’oggetto è fatto.
D’altro lato, il brevetto viene depositato proprio per poter impedire il plagio di prodotti che si realizzano, per cui sarebbe assurdo attendere la concessione del brevetto. L’unica cosa di cui è opportuno accertarsi è la data di “pubblicazione”, scelta all’atto di presentazione della domanda di brevetto in quanto essa è importante perche’ segna il momento a decorrere dal quale è possibile citare in giudizio i contraffattori chiedendo loro i danni. Anche qualora fosse segreta, comunque, il titolare della privativa può sempre bloccare il plagio altrui effettuando una notifica del testo del brevetto alla persona o alla società che lo sta copiando.