Con la registrazione alla SIAE di un’opera inedita non si effettua il deposito di una domanda di brevetto, ma semplicemente ci si limita ad effettuare il deposito di un’opera, che è protetta già di per sè in virtù della legge sul diritto d’autore, al fine di ottenere una data certa che attesti la creazione dell’opera da parte di determinati autori in un certo momento storico. Pertanto, nel caso di specie non è corretto parlare di titolarità al cinquanta per cento di un diritto di brevetto, perché siamo in presenza di due coautori di quanto realizzato. Premesso questo occorre aggiungere che sul software realizzato sussistono in capo agli autori due tipi di diritti: un diritto di sfruttamento economico del trovato ed un diritto morale ad esserne riconosciuto autore. Il primo diritto è alienabile e può essere ceduto a chiunque, il secondo resta per sempre in capo all’autore e quindi anche se altri acquistano l’opera creata devono sempre indicare come autore della stessa colui che l’ha messa a punto. In ogni caso, il coautore può cedere a terzi la propria quota di “proprietà” sul software senza che occorra costituire alcuna società o sviluppare ulteriormente il progetto, a condizione che quanto sia comunque un’opera compiuta e tutelabile dalla legge sul diritto d’autore. Se così è, il problema si risolve semplicemente stipulando un contratto privato con la persona interessata all’acquisto, nel quale deve essere chiarito nei dettaglio ciò che viene venduto, in modo che la controparte sappia perfettamente che cosa acquista e non possa lamentarsi in futuro o chiedere il rimborso di quanto versato perché l’oggetto del contratto non corrisponde a quanto promesso. Trattandosi di un’opera inedita, il deposito alla SIAE continuerà ad essere intestato come attualmente è, ma, di fatto, i diritti economici sul progetto vengono ceduti e l’originario titolare non potrà più pretendere niente nel caso in cui il software abbia poi un successo commerciale. Sarebbe comunque consigliabile, dato che nel caso di specie gli autori sono due, ottenere una rinuncia per iscritto da parte dell’altro coautore all’acquisto della sua quota, in modo che tutta l’operazione risulti nitida ed esente da rischi.