Se il nome della testata fosse molto noto, non si potrebbe in alcun caso procedere alla registrazione del marchio proprio a causa della notorietà del nome. Anche se così non fosse, comunque, registrando l’eventuale marchio non ci si pone al riparo da ogni rischio, e soprattutto, non si acquista automaticamente il diritto di utilizzare quel nome per realizzare una pubblicazione analoga a quella già in vita, anche se fosse in procinto di essere abbandonata.
Il nome di una rivista, di un giornale o di altre pubblicazioni periodiche è infatti protetto dall’art. 100 della legge sul diritto di autore, che vieta a chiunque di poterlo utilizzare per altre riviste della stessa specie non solo contemporaneamente, ma anche prima che siano decorsi due anni da quando è cessata la precedente pubblicazione. Pertanto solo nel caso in cui la rivista ideata abbia un contenuto completamente diverso da quella attualmente in vita, ad esempio una si occupa di finanza e l’altra di floricultura, è possibile utilizzare quel nome per la propria pubblicazione, in caso contrario, anche procedendo alla registrazione del marchio non si risolve alcun problema.
Il marchio ha una funzione commerciale e serve per indicare un prodotto od un servizio e distinguerlo da quello dei concorrenti, consentendo ai clienti di conoscere sempre chi sia il produttore. La protezione offerta dall’art. 100 L.d.A. è specificatamente ed esclusivamente dettata per le riviste ed i periodici ed essendo, pertanto, speciale prevale sulla tutela accordata dalla normativa sui marchi.