I programmi per elaboratore, al di là delle discussioni sulla loro possibile brevettazione, sono indubbiamente tutelati dalla Legge sul diritto d’Autore, a seguito della modifica ad essa apportata dal D. Lgs. 518/1992 prima e dalla legge 248/2000 poi. Pertanto, se una società ha realizzato un programma innovativo e ritiene che quello di un’impresa concorrente sia simile al proprio, può sicuramente rivolgersi ad un giudice per chiedere un’inibitoria ed un risarcimento danni. Ovviamente, la prima cosa da fare è cercare di trovare gli strumenti idonei per costituirsi la prova del plagio. Se possibile è consigliabile acquistare una copia del programma copiato, mentre se ciò non è fattibile in quanto si tratta di software installati presso macchine aziendali, allora si possono utilizzare altri strumenti, quale il sequestro probatorio. Sul piano civile è, direi, pacifico che il plagio sia riscontrabile, sia nel caso in cui il programma sia copiato integralmente, sia nel caso in cui sia copiato in parte, in quanto ogni tipo di riproduzione di un’opera dell’ingegno deve considerarsi illecita se non autorizzata. Sul piano penale fino ad oggi la cosa era discussa, ma a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del Febbraio 2002, realizzare una copia parziale di un programma può configurare anche l’ipotesi di reato di cui all’art. 171-bis L.A.. Conseguentemente, nel caso di specie, è opportuno valutare bene se, a lato dell’azione civile, non sia anche il caso di presentare una denuncia. La situazione si complica, però, per il fatto che potrebbe essere l’ex dipendente ad avere diffuso notizie sul programma, circostanza questa che potrebbe ulteriormente aggravare la posizione di quest’ultimo.