L’idea di realizzare un sito internet che offra un particolare servizio non può essere tutelata come idea in sé, mentre è sicuramente possibile ottenere i diritti esclusivi sul tipo di sito che verrà di fatto realizzato impedendo a terzi di poterne riprodurre la veste grafica, i testi e le impostazioni principali. Inoltre, nel caso di specie, sembrerebbe necessario per la gestione del sito stesso, predisporre un apposito software che è a propria volta protetto sulla base della legge sul diritto d’autore. In conseguenza di queste azioni di tutela che possono essere intraprese, nessuno potrà realizzare un sito identico o simile, ma altri potranno realizzare un gioco a premi che abbia un oggetto analogo. Riguardo alle autorizzazioni, un privato o un’impresa privata non possono offrire servizi di scommesse in quanto si tratta di un’attività vietata ai sensi degli art. 718 e seguenti del codice penale nonché ai sensi dell’art. 4 della legge 401/89 se hanno ad oggetto attività sportive che sono riservate al Coni, all’Unire e ad altre federazioni. È invece possibile impostare tale attività come un concorso a premi, a condizione che il premio in palio non sia denaro, bensì altri beni. In questo secondo caso, è obbligatorio richiedere un’apposita autorizzazione al Ministero delle Finanze, descrivendo il piano dettagliato dell’iniziativa ed indicando anche il valore stimato dei premi in palio. Normalmente l’autorizzazione è subordinata all’obbligo di prestare un’idonea cauzione, diretta a garantire l’effettiva consegna dei premi promessi. Il Ministero delle Finanze, nel decidere sull’autorizzazione, determina in via provvisoria e salvo conguaglio, l’importo della tassa che dovrà essere corrisposta per l’autorizzazione che sarà rilasciata solo dopo la presentazione della quietanza che attesta il pagamento della tassa alla Sezione di Tesoreria provinciale.