La questione relativa alla titolarità delle opere effettuate su commissione è molto controversa e, solitamente, l’unica soluzione per stabilire in modo certo quali siano i diritti in capo alle parti è quello di ricorrere all’interpretazione del contratto intercorso. Pertanto, sarebbe sempre opportuno mettere per iscritto i vari accordi e fare in modo che siano pattuiti fin da subito i compensi e le modalità di sfruttamento dell’opera realizzata. Purtroppo il più delle volte non sono questi i comportamenti tenuti ed in assenza di un accordo, occorre fare riferimento alla normativa generale e richiamarsi alle decisioni dei giudici. In casi analoghi a quello di specie, la giurisprudenza ritiene che il diritto d’autore sull’opera creata spetti all’artista ovvero a chi l’ha materialmente compiuta, mentre al committente, che è poi colui che ha pagato per ottenere il lavoro, spetta solo il diritto di utilizzarla per il fine specifico per cui è stata ordinata. Pertanto, se il grafico ha realizzato su commissione un bozzetto al fine di inserirlo in internet, potrebbe anche impedire al committente di utilizzarlo ad altri fini, ed in particolare di utilizzarlo per decorare i contenitori dei suoi prodotti, in quanto questo uso è eccessivo rispetto a quello originariamente previsto. Si tratta, ovviamente, di un principio generale, per cui nulla esclude che, esaminando il caso concreto e magari studiando le causali riportate nella fatture, si possa giungere ad un’interpretazione diversa, ma il rischio che il grafico possa, in tal caso, avere ragione è piuttosto elevato.