In genere i gioielli, quali gli anelli, le collane o altri monili, vengono registrati come modello in modo da ottenere l’esclusiva sull’uso di quella particolare forma. Questo tipo di registrazione consente, però di tutelare solo la linea così come realizzata in concreto e si limita a proteggere l’aspetto del prodotto senza entrare nel merito delle sue funzionalità o delle sue particolarità costruttive. Pertanto, una tale soluzione può essere consigliabile tutte le volte in cui il gioiello ha solo una forma particolare che lo rende bello o attraente, ma non quando l’oggetto abbia anche caratteristiche tecniche. In tali circostanze risulta infatti preferibile, quando ce ne sono le condizioni, ricorrere alla tutela offerta dal brevetto per invenzione o per modello di utilità, che protegge non solo la linea ma anche le funzionalità del trovato. In pratica la differenza è sostanziale. Mentre con il modello si impedisce ad altri di fare lo stesso anello, così come realizzato, ma non si può impedire a terzi di realizzarne uno di forma diversa ispirandosi alla stessa idea di base, nel brevetto di invenzione o di modello di utilità la forma è ininfluente e quello che si protegge è proprio l’aspetto funzionale. Nel caso di specie, pertanto, è indispensabile analizzare bene il tipo di gioiello e valutare se sussistano i presupposti per l’una o per l’altra tutela, oppure, e preferibilmente, per entrambe, così che diventa possibile difendersi dal plagio nel modo migliore.