Mi sono accorto che un mio concorrente ha copiato le pagine internet del mio sito, riproducendone i testi tali e quali. È possibile obbligarlo a cancellarli?

I testi immessi sulla rete internet sono tutelati dalla legge sul diritto d’autore al pari di tutti gli altri testi diffusi in modo tradizionale, per cui l’autore vanta sulle pagine internet i diritti previsti dalla legge. In particolare, in qualità di autori del testo, si ha il diritto esclusivo di utilizzarli e modificarli in modo che nessun’altro possa farlo senza consenso. Pertanto, il fatto che terzi abbiano copiato tali scritti e li abbiano riprodotti all’interno di alcune pagine internet, configura un illecito contro il quale si può agire in giudizio al fine di ottenere l’accertamento del diritto e l’interdizione della violazione, ai sensi dell’art. 156 Legge Autore. Il problema di fondo, in situazioni come queste, è legato alla prova ovvero alla dimostrazione di chi sia effettivamente il vero titolare del diritto sui testi, avendoli scritti per primo. Supponendo che non sia stato effettuato alcun deposito presso la SIAE, la prova sarà in questo caso lasciata ad altri elementi, quali una stampa con data certa delle pagine internet, files sui quali sia possibile rinvenire traccia della data di elaborazione, copia su CD dei testi, testimonianze rese da terzi. Si tratta, per quanto possa sembrare banale, di una difficoltà non di poco conto, in quanto di fronte alla certezza che l’autore vanta dei diritti sul materiale oggetto di plagio, c’è una forte incertezza nel dimostrarla. Per questo motivo sarebbe sempre opportuno effettuare almeno una copia dei testi che si rielaborano e depositarla presso la SIAE o tramite invio a se stessi, in modo da avere uno strumento che consenta di far valere le proprie ragioni con minore difficoltà.