La questione è piuttosto complessa. In primo luogo, occorre valutare concretamente se quanto è stato creato possa ritenersi o meno un’opera protetta dalla legge sul diritto d’autore o se non si tratti semplicemente di una mera compilazione che abbia ben poco di creativo. Se le pagine realizzate sono sostanzialmente semplici e chiunque può crearle senza grosso sforzo, ma soprattutto se non hanno alla loro base una qualche idea inventiva, prese di per sé, scisse dal loro contenuto, sono difficilmente tutelabili. Se, invece, qualcosa di creativo alla base esiste, allora esse sono tutelate automaticamente dalla legge sul diritto d’autore. Dimostrare la paternità allo stato attuale non è semplice, in quanto il lavoro doveva essere effettuato prima, stipulando un contratto con il cliente e depositando l’opera creata presso la SIAE. Adesso potrebbe essere tardi, comunque la miglior cosa da fare è registrare il prima possibile tale lavoro con un deposito anche presso un Notaio in modo da essere il primo a certificare la paternità. Riguardo al cliente dovrebbe muoversi adesso inviando una comunicazione nella quale fa presente che i diritti sono suoi ed invitando l’altra parte ad astenersi da qualsiasi utilizzazione non autorizzata. Se i rapporti sono buoni si potrebbe parlare con il cliente e valutare se non ci sia la possibilità di sottoscrivere un accordo che semplificherebbe molto la gestione dei diritti.