L’utilizzo di un brano musicale in internet, così come in altro ambiente, non può avvenire senza aver prima ottenuto il consenso da parte di coloro che sul brano vantano dei diritti. In realtà, la SIAE non è l’unico ente a cui occorre rivolgersi, in quanto la situazione può presentarsi come molto complessa a seconda del tipo di canzone che si vuole utilizzare. Sui brani insistono, infatti, una serie di diritti diversi. In primo luogo, c’è il diritto dell’autore del brano ed, eventualmente, dei testi, al quale spetta il compenso per i diritti primari d’autore e dal quale occorre ottenere il consenso. Se l’autore è italiano, per ottenere tale consenso occorre rivolgersi alla SIAE che funge da mandataria esclusiva dei diritti e che provvede poi a distribuire le quote versate a chi di dovere, ma se l’autore è straniero, allora diventa necessario rivolgersi direttamente ad esso ovvero alla società estera che si occupa di incassare per lui i relativi diritti. A questi diritti primari si aggiungono poi i diritti, detti secondari, che spettano alla casa discografica che ha inciso il disco ed agli eventuali interpreti o esecutori. La riscossione di questi diritti è devoluta, in Italia, alla SFC di Milano che ha stretto accordi con le principali etichette per incassare le royalty per loro conto, ma anche in questo caso se la casa discografica è piccola e non fa parte degli accordi stipulati con la SFC, allora occorre rivolgersi direttamente alla casa discografica e trattare direttamente l’ammontare della royalty e le modalità di pagamento. Si tratta di una procedura non sempre facile da seguire e, purtroppo, il discorso non cambia nel caso in cui si utilizzino solo pochi secondi di un brano, anziché il testo per intero. Ovviamente, nel caso in cui si riproduca solo la musica, magari suonandola in proprio, non sarà indispensabile pagare i diritti del produttore e dell’interprete, ma sarà comunque dovuto il diritto agli autori da versare alla SIAE.