Quando si usa la c di copyright?
Il copyright, o meglio il diritto d’autore su un’opera, sorge automaticamente senza bisogno di alcun tipo di deposito e la c di copyright si può utilizzare per l’opera dal momento in cui viene fissata su un supporto.
Tuttavia il deposito di un’opera presso la SIAE o presso il Copyright Office è fortemente consigliato per potere avere la prova di esserne l’autore e per avere una data certa della creazione.
Infatti il titolare del diritto d’autore è colui che ha creato l’opera e che risulta dall’opera ma questo fatto potrebbe essere contestato e creare problemi.
L’art. 8 LA prevede che «È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa.»
Pertanto colui che si dichiara autore di un’opera è considerato tale fino a prova contraria.
Se un’opera è creata da più persone il diritto d’autore spetta a tutti i coautori.
Ci sono però casi in cui il diritto d’autore non spetta all’autore dell’opera.
L’art. 12-bis LA prevede che «Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.»
Analogamente, per quanto attiene le fotografie, l’art. 88 LA prevede che «Tuttavia se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.»
Un caso molto particolare è poi quello delle amministrazioni pubbliche a cui spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese (art. 11 LA). Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
Per potere indicare che un’opera è protetta dal diritto d’autore, ed anche per fornire informazioni chiare su quando sia stata creata e su chi sia l’autore, è buona regola inserire la C cerchiata seguita dal nome di chi detiene i diritti e dalla data di creazione.
Si possono usare anche dicitura diverse, tipo “tutti i diritti riservati” o espressioni analoghe.
Ovviamente queste indicazioni sono efficaci a condizione che il contenuto dell’opera, del sito Internet o di altro supporto rientrino effettivamente tra le opere protette dal diritto d’autore.
Per questo è sempre sconsigliato procedere in modo amatoriale, senza avvalersi dell’aiuto di un esperto che porti a termine la pratica di registrazione in modo che la tua opera sia davvero al sicuro e i tuoi diritti tutelati.
Se non vuoi correre rischi rivolgiti ad UfficioBrevetti.it, il primo portale in Italia per la registrazione di Brevetti, Marchi, Design, Copyright e Software. Potrai avvalerti della consulenza dell’ Avv. Chiara Morbidi Intellectual Property Lawyer, specializzata proprio in questo genere di pratiche.
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