Posso effettuare il brevetto all’estero?
L’art. 198 Codice Proprietà Industriale stabilisce che chiunque sia residente nel territorio dello Stato non può
senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri la propria domanda di brevetto, né depositare presso tali uffici prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data di deposito in Italia o da quella di presentazione dell’istanza di autorizzazione.
La ragione del divieto risiede nel fatto che tutti i brevetti vengono vagliati preventivamente dal Ministero della Difesa che potrebbe decidere di acquistare quelli di suo interesse: per questo il suddetto art. 198 non si applica alla registrazione disegno o modello in quanto le forme non sono rilevanti per la difesa nazionale.
Se il cittadino, per sue ragioni, non vuole depositare il brevetto in Italia può comunque chiedere un’autorizzazione in tal senso e dopo 90 giorni potrà depositarlo dove vuole. Viceversa, è comunque possibile depositare direttamente un brevetto europeo o un brevetto internazionale designando, oltre l’Italia, anche altri stati contemporaneamente: in questo caso l’unico obbligo è quello di effettuare il deposito presso il Ministero a Roma, allegando anche una traduzione in italiano del testo del brevetto.
È bene tenere presente che la violazione dell’art. 198 Codice Proprietà Industriale costituisce un reato che, salvo siano ravvisati reati più gravi, è punito con l’ammenda non inferiore a € 77,47 o con l’arresto, mentre se la violazione è commessa quando è stata negata l’autorizzazione si applica l’arresto non inferiore ad 1 anno.