Per depositare un brevetto devo avere fatto anche il prototipo? E se no, chi pensa a verificare che l’invenzione funzioni davvero?
Il prototipo, pur essendo spesso molto utile in fase di sperimentazione di un’invenzione, non è assolutamente necessario per depositare una domanda di brevetto. Quest’ultima contiene infatti una descrizione dell’oggetto, delle sue funzionalità e di come viene realizzato, accompagnata da disegni illustrativi.
Il brevetto si ottiene su quello che viene scritto e rivendicato in questa documentazione che costituisce l’unico metro di paragone e di giudizio da parte dell’esaminatore: se anche esistesse un prototipo, questo non viene minimamente considerato, restando attinenti solo al testo della domanda. Dal secondo punto di vista, in pratica, nessuno controlla che il sistema funzioni o meno, salvo che non si richieda un brevetto su un oggetto palesemente impossibile da realizzare.
Ad oggi le uniche domande di brevetto che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rifiuta, direi automaticamente, sono quelle relative al “moto perpetuo” ed ai congegni che consentirebbero di ottenerlo.
Il compito dell’esaminatore è quello di accertare se sussistano i requisiti di brevettabilità e non anche di controllare se sia davvero possibile realizzare un certo oggetto in un certo modo o se un un’invenzione consenta di ottenere i vantaggi descritti. Questo tipo di “controllo” viene fatto solitamente dall’inventore con il prototipo o, come nel caso di specie, dall’impresa interessata a produrre l’invenzione stessa. Pertanto è buona regola accertarsi di progettare un oggetto in modo che possa funzionare e se si è nell’impossibilità di realizzare il prototipo occorrerà rimandare l’esame del suo funzionamento al momento in cui sorgerà un interesse alla sua produzione.