Se si utilizza un nome da tempo e qualcuno lo registra cosa si può fare?
Occorre innanzitutto valutare a fondo la notorietà acquisita nel tempo dalla propria ditta. L’art. 7 Codice Proprietà Industriale prevede che uno dei requisiti fondamentali per poter validamente registrare un marchio sia la novità del segno, mentre l’art. 12 Codice Proprietà Industriale elenca alcune ipotesi in cui detta novità viene meno. In particolare la lettera c) prevede che non sono nuovi i marchi che siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità tra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinare un rischio di confusione per il pubblico.
Il primo aspetto che dobbiamo valutare è se la società che ha registrato il marchio eserciti un’attività simile alla nostra e se stia, per questo, creando una confusione sul mercato. Una volta accertato questo, occorre valutare se la nostra ditta, usata precedentemente, fosse nota al momento del deposito del marchio da parte del concorrente. Se, in effetti, era nota al pubblico a causa di una massiccia pubblicità su scala nazionale, la partecipazione a fiere di settore ed attività analoghe, allora il marchio registrato è nullo per mancanza del requisito della novità e sarebbe possibile intraprendere un’azione legale per chiedere che venga dichiarata detta nullità.
Se, invece, la nostra ditta è sempre stata conosciuta solo in ambito locale, allora il marchio successivamente registrato sarà valido. In questo caso resterà solo un diritto di “preuso” in base al quale si potrà continuare ad utilizzare il marchio ma solo nei limiti in cui era stato utilizzato fino a quel momento.