Tollerare l’uso del marchio da parte di chi lo copia può comportare la perdita del diritto di fare valere le proprie ragioni?
Caso interessante e complicato. La tolleranza protratta per 5 anni alla quale si fa riferimento si applica con decorrenza dal momento in cui la parte titolare del marchio anteriore abbia avuto conoscenza dell’uso da parte di terzi, conoscenza che si presume dal momento del deposito della domanda di registrazione marchio se in quel periodo il marchio stesso veniva utilizzato. Per potersi difendere bisogna piuttosto guardare bene ad altri fattori.
In primo luogo, occorre valutare se i marchi abbiano anche una parte grafica che li differenzia pur utilizzando entrambi la stessa parola e soprattutto valutare se l’impresa, nel caso fosse di altra nazione, abbia esteso il marchio in Italia, a partire da quale data e con quale forma. Altresì, e cosa di maggior conto, bisogna controllare i prodotti per i quali l’altra impresa ha registrato il marchio e stabilire se essi sono uguali o simili a quelli per i quali vengono utilizzati dal titolare del segno anteriore. Se così non fosse sarebbe difficile per loro avanzare delle pretese non essendo il loro marchio notoriamente conosciuto a livello nazionale.
Altro aspetto di considerevole importanza è l’utilizzo concreto da parte della ditta straniera del marchio in Italia: se l’impresa non ha utilizzato il marchio nel nostro Paese per 5 anni il marchio è decaduto e quindi non potrebbe avanzare pretese.