I diritti d’autore patrimoniali durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dalla sua morte.
Per determinare la durata dei diritti d’autore di un’opera dell’ingegno , ad esempio letteraria, musicale o artistica, è necessaria una precisazione tra i diritti d’autore di natura patrimoniale e i diritti morali.
1. Diritti patrimoniali
Sono quei diritti che comportano dei diretti vantaggi economici per l’autore – o per chi ne è titolare, in caso in cui l’autore li abbia ceduti ad altri. Consistono nel:
- Diritto di pubblicazione
- Diritto di riproduzione
- Diritto di trascrizione
- Diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico
- Diritto di comunicazione al pubblico
- Diritto di elaborazione e di modificazione dell’opera
- Diritto di noleggio e di prestito.
I diritti d’autore patrimoniali sono validi per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte.
2. Diritti morali dell’autore
Sono i diritti esclusivi che la legge riconosce all’autore nel momento stesso in cui l’opera viene creata e sono quindi acquisiti in modo automatico senza alcuna procedura. Essi sono:
- Il diritto alla paternità dell’opera: l’autore ha il diritto di essere riconosciuto e indicato come autore della propria opera, nonché di rivendicare la paternità se usurpata. Questo è un diritto , irrinunciabile, imprescrittibile e inalienabile.
- Il diritto di inedito: l’autore è l’unico soggetto che può decidere se l’opera è completa e, di conseguenza, se e quando pubblicarla.
- Il diritto di “pentimento”. Con questo diritto l’autore può decidere, se vi sono gravi motivi morali, di ritirare l’opera dal commercio.
- Il diritto all’integrità dell’opera. Consiste nel diritto ad opporsi a modifiche, deformazioni dell’opera che possano recare un pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore.
Questi diritti non hanno scadenza e sono validi per sempre.
Per l’autore infatti non decade mai il diritto a essere riconosciuto come “padre” dell’opera. L’autore o gli autori quindi hanno la paternità dell’opera.
Fino al 2014 la durata del diritto d’autore era di soli 50 anni dalla morte dell’autore.
Con il Decreto Legislativo n. 22 del 21 febbraio 2014 questo termine è stato incrementato per permettere al creatore di un’opera e ai suoi eredi di rivendicare il diritto al compenso, se qualcuno utilizza o riproduce un’opera protetta dal copyright.
Come posso ottenere il diritto d’autore?
Il diritto d’autore nasce nel momento in cui viene creata l’opera.
Esistono però dei casi in cui la “paternità” dell’opera è oggetto di disputa e, per questo, è necessario tutelarsi correttamente.
Il miglior modo per avere una prova dell’esistenza della tua opera e della paternità è depositarla presso la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori). In questo modo potrai metterti al sicuro dai plagi o dalla riproduzione illecita, oltre che avere riconosciute le tue royalties, cioè un ritorno economico derivante dallo sfruttamento dei diritti patrimoniali dell’opera.
Noi di Ufficiobrevetti.it ti sconsigliamo di procedere in modo amatoriale al deposito dell’opera, poiché la SIAE non ha il compito di verificarne il contenuto o di effettuare ulteriori controlli. Per questo è sempre meglio rivolgersi ad un esperto e procedere ad un deposito che metta davvero al sicuro la tua opera e tuteli i tuoi diritti.
Se non vuoi correre rischi rivolgiti ad UfficioBrevetti.it, il primo portale in Italia per la registrazione di Brevetti, Marchi, Design, Copyright e Software.
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