A chi spettano i diritti sull’invenzione del lavoratore dipendente?
Per stabilire i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro in relazione alle invenzioni occorre prima di tutto fare riferimento al contratto di lavoro intercorso tra le parti sia per valutare se esso contenga delle clausole specifiche in tal senso, sia per definire in modo certo le mansioni per cui il lavoratore è stato assunto.
Nei rapporti di lavoro con alcune aziende private spesso accade che nel contratto vengano inserite delle specifiche condizioni di favore nei confronti del datore di lavoro nel caso in cui il dipendente realizzi un’invenzione. In mancanza si applicano le regole generali previste dall’art. 64 Codice Proprietà Industriale. In particolare tale norma prevede che se l’invenzione è realizzata da un dipendente assunto con funzioni di ricerca, e quindi inventivo, il brevetto spetta al datore di lavoro, mentre il lavoratore può solo esserne riconosciuto l’inventore, dal punto di vista morale ma senza nessun ritorno economico essendo tale compenso già previsto nel suo salario.
Se invece il lavoratore non è assunto con funzioni di ricerca, e quindi non è pagato per inventare, ma l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un rapporto di lavoro, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono sempre al datore di lavoro, ma all’inventore spetta un “equo compenso” che sarà calcolato tenendo conto dell’importanza del brevetto, delle mansioni e della retribuzione dell’inventore e dell’aiuto che a questi ha offerto l’organizzazione aziendale.
Quando invece l’invenzione è realizzata al di fuori del rapporto di lavoro ma abbia comunque attinenza con il settore in cui opera l’impresa, il datore di lavoro ha un diritto di opzione per l’acquisto del brevetto, diritto già di fatto esistente nella normativa attuale che pure parlando di prelazione è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza come una vera e propria opzione.
Per esercitare tale diritto il datore di lavoro deve versare il prezzo stabilito, calcolato detraendo la somma corrispondente agli aiuti che il dipendente possa avere avuto dall’impresa per realizzare l’invenzione, entro tre mesi dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto e non più decorrenti dalla concessione del brevetto che, com’è noto, giunge molto tempo dopo rispetto al deposito della domanda. Nel caso in cui ci sia disaccordo sul prezzo da pagare, si potrà ricorrere ad un collegio di arbitri che stabilirà la somma effettivamente dovuta.