Che limiti ci sono per le fotocopie dei testi?
Il 18 Settembre 2000 è entrata in vigore una legge che modifica la disciplina sul diritto di autore e che, in parte, riguarda anche le fotocopie. L’attività di una copisteria non è stata dichiarata illegale, ma certo sono stati introdotti limiti severi al suo esercizio.
In primo luogo, è stato fissato un limite massimo, oltre il quale non è consentita la riproduzione, in qualsiasi forma, di un’opera protetta da copyright, in quanto non può essere fotocopiato più del 15% di ogni volume o fascicolo, escluse le pagine pubblicitarie. In secondo luogo, per ogni copia che viene fatta, il gestore del centro di riproduzione è tenuto a pagare alla SIAE un compenso per i diritti di autore. Attualmente la misura del compenso è stata stabilita per le copisterie in € 0,08 per pagina (ridotto a € 0,07 a pagina per le copisterie aderenti alle Associazioni di categorie che hanno firmato gli accordi con la SIAE).
Tutto questo ha comportato un aumento del costo delle fotocopie per gli utenti finali ed anche un aumento considerevole dei costi di gestione per le copisterie, che dovranno organizzarsi in modo da adempiere agli obblighi imposti dalla legge. La normativa non riguarda solo i centri privati, ma anche le biblioteche pubbliche, che effettuino un servizio interno di foto-riproduzione e che sono chiamate a versare una cifra annua forfetaria per i diritti di copia, mentre possono riprodurre liberamente testi solo ad uso interno, per le esigenze della biblioteca stessa.