Come si fa a registrare il copyright di materiale intellettuale? E nel caso di un software?
La definizione di “materiale intellettuale” è piuttosto generica in quanto può comprendere sia oggetti che rientrano nella legge sul diritto di autore sia oggetti che devono essere brevettati. Il copyright si ottiene solo per creazioni del primo tipo, ovvero protette dalla legge d’autore, e lo si ottiene automaticamente con la creazione dell’opera anche se per facilitare la soluzione di eventuali dispute e poter validamente richiedere il pagamento di royalty occorre effettuare alcuni depositi che variano a seconda del tipo di soluzione realizzata.
Se ciò che si vuol proteggere è un programma, ad esempio, esiste presso la SIAE un apposito registro presso il quale il software può essere registrato. Riguardo al secondo problema, il marchio ed i diritti sul software sono tra loro molto indipendenti. Chi registra un marchio per vendere programmi, può con quel nome vendere qualsiasi tipo di programma indipendentemente da chi sia il titolare dei diritti sullo stesso, anche se, di solito, quando un certo tipo di software è conosciuto con un certo nome è commercialmente bizzarro vendere con quello stesso nome qualcosa di completamente diverso. Comunque teoricamente è possibile.
Il programmatore continuerà ad avere diritto a riscuotere le royalty per le licenze che vengono date sul suo programma ed a vedere indicato il proprio nome quale creatore del programma sulle copie del software messo in circolazione, ma non può in linea di massima vantare alcun diritto sul nome del programma stesso a meno che non lo abbia preusato.