Che diritti si possono rivendicare sulle traduzioni?
I diritti d’autore sono conferiti dalla legge in modo distinto sia per il testo originale sia per le traduzioni. Queste ultime vengono considerate protette senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, a condizione che abbiano un carattere creativo ovvero siano state effettuate ponderando adeguatamente la scelta terminologica e le frasi da utilizzare per esprimere il concetto enunciato nel testo di base.
Ciò significa che i diritti di traduzione si trasferiscono in modo indipendente rispetto ai diritti sull’opera originale, per cui è possibile trattare liberamente con altre case editrici. Quanto detto vale in linea generale e purché non esista un accordo diverso tra le parti. Se viene stipulato un contratto con la prima casa editrice, occorre leggerlo con molta attenzione in quanto in esso potrebbe essere stata prevista una clausola che estende i diritti di autore anche alle traduzioni o ad altre manipolazioni dell’opera.
Il principio di base, espresso dalla legge, è che l’alienazione dei diritti di autore non si estende alle elaborazioni e trasformazioni, inclusi gli adattamenti alla cinematografia o alla radiodiffusione che restano sempre di titolarità dell’autore, ma ciò vale, a condizione che non sussista un’espressa pattuizione in senso contrario. Dato che molte volte i contratti di edizione proposti dalle piccole case editrici sono formulati su prestampati standard, possono esservi state inserite clausole di tale portata che vincolerebbero in modo pesante al primo editore.
La cosa migliore da fare, prima di impegnarsi a cedere i diritti di traduzione ad un’altra casa editrice che ci ha contattato, è quella di leggere con attenzione l’accordo firmato a suo tempo, sempre che ce ne sia uno, andando anche a ricercare la dicitura riportata nelle note di pagamento, che sono state emesse per il lavoro eseguito.