Dato che l’Italia fa parte dell’Unione europea, se registro un marchio in Italia ha valore sul tutto il territorio della comunità?
Anche se l’Italia fa parte dell’Unione europea i marchi ed i brevetti continuano ad essere vincolati al regime di territorialità, per cui il marchio italiano, al pari di qualunque altro marchio nazionale, esplica la sua funzione per i prodotti e/o i servizi rivendicati esclusivamente all’interno dello Stato in cui viene registrato. Pertanto se si registra un marchio in Italia nulla toglie che altri possano registrare lo stesso marchio in uno stato estero, salvo per loro il limite di poter esportare i prodotti nel nostro territorio contrassegnandoli con quel marchio.
Se invece si vuole ottenere una protezione estesa a tutta l’Europa occorre procedere con il deposito di un marchio comunitario, tramite un’apposita procedura che viene seguita dall’ufficio del marchio comunitario che ha sede in Spagna. Il regolamento CE 40/94 ha infatti introdotto il marchio comunitario che consente, con un solo deposito, di ottenere un titolo unitario di tutela con effetti in tutti i paesi dell’Unione.
La caratteristica principale di questo marchio è quella, appunto, di essere unitario e, in quanto tale, indivisibile, poiché considera l’Unione europea come un unico ordinamento e un unico territorio geopolitico. Da questo suo carattere deriva che gli effetti della registrazione, del trasferimento, della rinuncia, della dichiarazione di nullità o della decadenza si producono in tutti gli Stati appartenenti all’Unione.
Tuttavia se a seguito della presentazione della domanda ci si rende conto che quel marchio è già protetto a livello di una singola nazione, ad esempio in Francia, si può sempre scegliere di trasformarlo in marchio nazionale negli altri stati.