Il titolare della connessione Internet è responsabile della violazione del diritto d’autore se non prova che il fatto è dovuto ad un terzo.
Immettere su sistemi di file-sharing contenuti protetti da copyright costituisce una violazione del diritto d’autore e l’indirizzo IP può essere sufficiente ad identificare l’autore dell’illecito.
Qualora l’autore sia identificabile e riconducibili ad uno specifico indirizzo IP, ossia a quel codice che identifica i devices connessi ad una rete informatica, la responsabilità ricade sul titolare della connessione Internet utilizzata per commettere la violazione, a meno che quest’ultimo non provi in modo specifico che altri soggetti possano accedere a tale connessione.
A stabilirlo è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza pubblicata lo scorso 18 ottobre 2018 (Causa C-149/17).
Il caso trae origine da una richiesta di risarcimento danni da parte di un editore tedesco nei confronti del Signor S. che aveva condiviso un audiolibro coperto da copyright all’interno di una piattaforma di file sharing, consentendo il download ad un numero illimitato utenti in palese violazione dei diritti di autore dell’editore.
La società editrice era riuscita ad individuare con esattezza l’indirizzo IP utilizzato per la condivisione dell’audiolibro. Tale società aveva agito nei confronti del titolare di tale indirizzo, il quale si era difeso affermando di non essere l’unico ad utilizzare la suddetta connessione Internet, accessibile autonomamente anche dai suoi familiari conviventi, senza però fornire ulteriori precisazioni circa la il momento e la natura di tale utilizzo.
In base alla normativa tedesca, una tale difesa è sufficiente per escludere la responsabilità del titolare della connessione Internet.
La Corte di Giustizia, chiamata a verificare la compatibilità di una tale previsione con l’obbligo per gli Stati membri di prevedere adeguatie misure efficaci contro le violazioni di diritto d’autore ai sensi dell’art. 8 della 2001/29/CE. La Corte di Giustizia non è stata dello stesso avviso.
La Corte ha infatti sancito che il titolare della connessione Internet non possa esonerarsi dalla responsabilità indicando semplicemente che la stessa connessione è accessibile ad un familiare.
Tale previsione si tradurrebbe, infatti, in una generale non punibilità dell’autore della violazione e in una mancata dissuasività ed efficacia delle sanzioni predisposte a tutela del copyright, a danno del titolare dei diritti violati.
Offrire una protezione quasi assoluta ai familiari del presunto autore della violazione implicherebbe dunque una grave violazione del diritto ad un ristoro effettivo e del diritto fondamentale di proprietà intellettuale che spettano al titolare del diritto d’autore, stante l’impossibilità di identificare l’autore della suddetta condotta illecita.
Secondo la Corte il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale in forza della quale il titolare di una connessione Internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d’autore, possa andare esente da responsabilità.
Questo avviene semplicemente asserendo che anche i suoi familiari abbiano in astratto la possibilità di accedere alla medesima connessione, senza fornire ulteriori precisazioni in ordine a tale utilizzo. Un responsabile deve comunque esserci e deve essere individuato.