L’autore di un’opera d’arte, incluso il quadro, vanta su di essa i diritti d’autore per cui, per poterla utilizzare, occorre preventivamente ottenere il consenso dello stesso. Detto consenso deve essere espressamente richiesto e, nella quasi totalità dei casi, viene concesso dietro corresponsione di un compenso da versare all’autore stesso. Tale diritto dura per tutta la vita dell’autore e per settanta anni dopo la sua morte, per cui se l’autore è in vita occorre rivolgersi a costui, mentre, se è morto, diventa molto più complicato stabilire a chi spetti rilasciare il consenso in quanto è necessario andare ad indagare su chi siano gli eredi ai quali il diritto si è trasferito “mortis causa”. La situazione potrebbe, però, essere ancora più complicata nel caso in cui il quadro sia stato realizzato su commissione di qualcuno o sia di proprietà di un museo, in quanto, in tal caso, occorre ottenere il consenso di costoro. In particolare riguardo ai musei il D.M. 31/01/1994 n. 171 stabilisce, all’art. 18, 2° comma, che occorre pagare un compenso stabilito da un tariffario per la concessione d’uso, le riprese con apparecchi fotografici o altri strumenti idonei a qualsiasi tipo di riproduzione. Mentre, fino a pochi anni fa, era consentito l’uso gratuito delle immagini delle opere contenute nel musei, oggi l’unica eccezione all’onerosità dell’uso si ha quando le riprese e le riproduzioni vengano effettuate a scopo personale e non commerciale, salvi divieti particolari. Pertanto, nel caso di specie è indispensabile preliminarmente valutare il tipo di quadro che si intende utilizzare e poi risalire ai titolari dei diritti su di esso, in modo da individuare a chi debba essere chiesto il consenso e pagato il relativo diritto, cosa non sempre semplice da fare.