Il titolare di un marchio ha il diritto esclusivo di vendere i prodotti contrassegnati con un certo marchio nello stato in cui ha l’esclusiva. Pertanto se è già noto che in Italia l’esclusiva per l’uso di un certo marchio è attribuita ad una certa impresa, solo questa può vendere i prodotti in questione.
Tuttavia, esiste un principio che è quello dell’esaurimento del marchio, in base al quale nel momento in cui il titolare del segno vende un certo prodotto in uno stato non può impedire poi che possa essere rivenduto. Pertanto, se l’impresa che detiene il marchio ha venduto i prodotti in Germania e tali prodotti vengono reimportati in Italia, sempre che ci sia convenienza a farlo, è possibile acquistarli e venderli senza che nulla possa essere opposto, dato che il diritto del titolare del segno si è, per così dire, esaurito con la prima vendita. Questo principio, però, vale solo all’interno dell’Unione Europea e serve per evitare che si creino costrizioni eccessive alla libera circolazione delle merci.
Se, viceversa, si importano i prodotti marchiati, anziché da un paese membro, da un produttore che ha sede in uno stato extraeuropeo, si verrebbe a creare una “importazione parallela” che è vietata, o meglio, che configura un’ipotesi di contraffazione marchio e, se il marchio è famoso, probabilmente le merci verrebbero fermate alla dogana.