Se si cede un brevetto significa che si è “venduto” ad un’azienda o ad un privato che adesso ne è diventata titolare a tutti gli effetti. In tal caso tutti gli oneri relativi, incluso il pagamento delle annualità, spettano al nuovo titolare e non all’originario richiedente che non è più tenuto a fare niente.
Tuttavia, il fatto che lo studio che ha seguito il brevetto abbia inviato un avviso desta qualche dubbio. Potrebbe darsi, infatti, che non sia intervenuta una cessione del brevetto, ma una semplice licenza, consentendo all’impresa di produrlo su autorizzazione e riservandosi una percentuale sugli utili. Se così fosse, allora è l’originario richiedente tenuto a mantenere in vita il brevetto in quanto resta pur sempre titolare dello stesso. Per accertare come stanno realmente le cose, occorre leggere con attenzione il contratto stipulato e vedere che cosa sia stato espressamente previsto. Un’altra ipotesi, molto più probabile, è che la cessione sia effettivamente intervenuta ma che il contratto non sia stato poi trascritto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nel quale caso per l’Ufficio, titolare del brevetto resta ancora l’originario richiedente, pur avendolo di fatto venduto. È per questo che tutte le incombenze vengono richieste all’alienante e non alla impresa acquirente.
Data l’occasione del pagamento dell’annualità è pertanto opportuno fare chiarezza. La cosa migliore da fare è contrattare l’azienda e far presente la situazione onde valutare il da farsi. Se ci fosse stata cessione e questa non fosse stata trascritta è opportuno effettuare la trascrizione stessa il prima possibile, in modo che la situazione di fatto risulti anche negli archivi dell’Ufficio Brevetti e conseguentemente l’originario richiedente possa liberarsi una volta per tutte da ogni obbligo.